Sez. 2, Sentenza n. 3952 del 26/04/1994 (Rv. 486360 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - In genere | Intervento in assemblea del rappresentante del condomino - Rapporti tra il rappresentante ed il condominio - Disciplina del mandato - Vizi della delega - Legittimazione del solo condominio a farli valere.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - In genere
In difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole sul mandato con la conseguenza che solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)