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Sez. 1, Sentenza n. 12029 del 01/07/2004 (Rv. 573983 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Diritto di difesa del fallendo - Limiti - Audizione dinanzi al giudice relatore e non dinanzi al collegio - Sufficienza.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573983-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa del fallendo va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale; onde non è necessario che l'imprenditore compaia per essere sentito dinanzi al tribunale nella sua composizione collegiale, essendo, invece, sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata, compaia dinanzi al giudice relatore all'uopo designato e sia posto in grado di svolgere compiutamente la propria difesa, eventualmente con l'assistenza di difensori, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del suo fallimento. Tale principio si conforma alla sentenza n. 141/1970 della Corte costituzionale, che si muove nell'ottica della garanzia effettiva del diritto di difesa sul fondamento dell'art. 24 Cost. (il fine), piuttosto che in quella della convocazione personale del debitore dinanzi al collegio e della sua audizione personale (uno dei mezzi possibili di attuazione della garanzia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)