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Sez. 1, Sentenza n. 19411 del 28/09/2004 (Rv. 578234 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedura prefallimentare - Creditore - Partecipazione - Necessità - Condizioni - Limiti - Portata.
Stato
decisa il 2004-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578234-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La partecipazione del creditore al procedimento prefallimentare può esaurirsi nella sola istanza di fallimento, stante il permanente effetto propulsivo di questa, non essendo pertanto necessario che, come invece per il debitore, ne venga disposta la convocazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)