Sez. 1, Sentenza n. 6346 del 12/07/1996 (Rv. 498522 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Pretore territorialmente competente - Individuazione - Criterio.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, la competenza in ordine all'opposizione ad ingiunzione irrogativa di sanzioni pecuniarie amministrative appartiene inderogabilmente al pretore del luogo della violazione, da ritenere coincidente con il luogo dell'accertamento della medesima.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)