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Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007 (Rv. 597522 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Disciplina ex art. 23 d.l. n. 66 del 1989 - Retroattività - Esclusione - Conseguenze - Azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per prestazioni rese in data anteriore al d.l. cit. - Mancanza del requisito della sussidiarietà - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597522-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del d.l. n. 66 del 1989 (convertito in legge n. 144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995), deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, non difettando il requisito della sussidiarietà per il fatto che il privato può agire direttamente contro chi - amministratore o funzionario - abbia invalidamente commissionato le opere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti pubblici è posta dall'art. 28 Cost. su di un piano alternativo e paritetico.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 29/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legge 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)