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Sez. 2, Sentenza n. 5873 del 09/05/2000 (Rv. 536295 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Costruzioni civili in cemento armato - Progettazione - Competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536295-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI

A norma dell'art. 16 lett. m) del R.D. 11 febbraio 1929 n.274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)