Sez. 2, Sentenza n. 10365 del 22/10/1997 (Rv. 509103 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Opere in conglomerato cementizio (semplice o armato) - Progettazione e direzione dei lavori - Competenza professionale dei geometri - Esclusione - Eccezioni.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
Tanto la progettazione quanto l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà (ex art. 16 lettera L del regolamento di cui al R.D. n. 2229 del 1939) di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato - limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumità delle persone. (Contra, Cass. penale 9303673, rv 193676).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. 02/11/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 144 art. 57, Legge 02/03/1949 num. 144 art. 58, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 1, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)