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Sez. 5, Sentenza n. 701 del 19/02/1997 Cc. (dep. 11/04/1997) Rv. 208097 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Ragionevole probabilità di allontanamento dell'indagato - Intervenuta condanna a grave pena detentiva - Deduzione del pericolo di fuga - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208097-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di fuga può essere ritenuto sussistente ogni qual volta, sulla base di elementi e fatti oggettivi, desumibili anche dalla natura degli addebiti, sia ravvisabile la ragionevole probabilità che l'inquisito, ove non si intervenisse, farebbe disperdere le proprie tracce. La "ragionevole probabilità" di fuga non equivale a certezza o quasi certezza della fuga, ma sussiste quando si correli ad un pericolo reale, effettivo e non immaginario, e può ricavarsi anche dalla sopraggiunta condanna, non ancora definitiva, ad una grave pena detentiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)