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Sez. 5, Sentenza n. 579 del 03/02/1999 Cc. (dep. 08/03/1999) Rv. 213470 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Desumibilità dalla condanna e dalla pena inflitta in giudizio - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213470-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, l'esigenza cautelare di prevenzione del pericolo di fuga non può essere desunta automaticamente dalla particolare gravità della pena inflitta in primo grado, anche se tale elemento è rilevante per la valutazione del possibile concreto realizzarsi di propositi di fuga da parte del condannato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)