Sez. 1, Sentenza n. 1925 del 22/03/1996 Cc. (dep. 19/04/1996) Rv. 204403 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Esigenza di prevenzione del pericolo di fuga - Condanna di primo grado a otto anni di reclusione - Automatica sussistenza di tale esigenza - Esclusione - Fattispecie.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
La condanna di primo grado (nella specie, a otto anni di reclusione per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso), sopravvenuta alla revoca di precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere, non costituisce, di per sè sola, elemento dal quale possa automaticamente desumersi l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen., pur potendosi astrattamente ritenere che la concretizzazione di un giudizio di condanna costituisca incentivo a velleità o propositi di fuga. (Fattispecie in cui è stata ritenuta immotivata, e quindi annullata, la decisione del giudice di merito che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere dell'imputato, sul solo rilievo della sua intervenuta condanna a pena detentiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)