Sez. 5, Sentenza n. 18829 del 30/08/2006 (Rv. 593848 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Complesso aziendale comprendente beni immobili - Trasferimento - Base imponibile - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposte ipotecaria e catastale, ove venga trasferito un complesso aziendale comprendente beni immobili, la base imponibile va determinata secondo la disciplina ordinaria dell'imposta di registro applicabile agli immobili in sé considerati - avendo ad oggetto le imposte ipotecaria e catastale formalità riguardanti solo i beni immobili -, e quindi al netto dei soli debiti ad essi strettamente inerenti, e non anche, come per l'imposta di registro (art. 51, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), della quota parte di passività relative all'azienda nel suo complesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., DPR 26/04/1981 num. 131 art. 51 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)