Sez. 5, Sentenza n. 2074 del 04/02/2004 (Rv. 569877 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Costituzione di società comprendente il conferimento di immobile - Base imponibile - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposte ipotecaria e catastale, nel caso di costituzione di una società di capitali comprendente il conferimento di un bene immobile, il fatto che a quest'ultimo debba essere attribuito un identico valore sia ai fini dell'imposta di registro che delle imposte suddette - essendo queste, ai sensi degli artt. 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, "commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro" - non fa venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta (trasferimento di ricchezza mobiliare o immobiliare per l'imposta di registro; formalità che riguardano solo i beni immobili per le altre due imposte). Ne consegue che la base imponibile ai fini delle imposte ipotecaria e catastale va determinata tenendo conto del valore dell'immobile in sè considerato e delle sole passività ad esso strettamente inerenti.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)