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Sez. 5, Sentenza n. 26910 del 15/12/2006 (Rv. 595105 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | INVIM, imposta ipotecaria e imposta catastale relative ad immobile inerente ad una azienda oggetto di successione - Diversità ed autonomia rispetto all'imposta di successione - Conseguenze - Imponibile - Commisurazione ai soli valori dei beni trasferiti - Necessità - Giudicato sulla sola imposta di successione relativa al compendio aziendale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595105-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, imposta ipotecaria e imposta catastale relative ad immobile facente parte di un complesso aziendale oggetto di successione, il fatto che l'imponibile debba essere rapportato al valore attribuito ai fini dell'imposta (di registro o) sulle successioni e donazioni (art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e artt. 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347), non fa venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza sia che la base imponibile ai fini di tali imposte va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche delle passività relative all'azienda in cui sono compresi, sia della non invocabilità del giudicato esterno sulla sola imposta di successione relativa al medesimo bene nel giudizio tributario avente ad oggetto la liquidazione delle altre tre imposte. Né il diverso commisurarsi ai valori venali di riferimento, da parte delle imposte menzionate, introduce una disparità di trattamento rilevante sotto il profilo costituzionale, atteso che lo stesso dato può essere legittimamente preso in considerazione dall'ordinamento fiscale sotto diversi profili, purché espressivi di capacità economico - contributiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 11 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)