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Sez. L, Sentenza n. 1973 del 26/03/1984 (Rv. 434050 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434050-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ - SOPRAVVENIENZA DELLE LEGGI N. 604 DEL 1966 E N. 300 DEL 1970 - IRRILEVANZA.*

L'art. 2110, secondo comma, cod. civ., che consente il licenziamento del lavoratore per il solo fatto del protrarsi del suo stato di malattia oltre il cosiddetto periodo di comporto, costituisce una legittima ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro anche dopo l'entrata in vigore delle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, avendo carattere di specialità e operando su un piano diverso rispetto alla previsione del giustificato motivo obiettivo di licenziamento di cui all'ultima parte dell'art. 3 della citata legge n. 604 del 1966. (Conf 1958/82, mass n 419806; (Conf 1168/82, mass n 419046; (Conf 1277/80, mass n 404775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)