diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1958 del 29/03/1982 (Rv. 419806 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419806-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La disciplina dei licenziamenti individuali introdotta dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300 non ha apportato innovazioni al diritto di recesso del datore di lavoro, ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ., per il caso del protrarsi dello stato di malattia del dipendente oltre il periodo massimo fissato dai contratti collettivi (cosiddetto comporto). Pertanto, se il superamento di tale periodo non determina di per sè l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro, non è contestabile che il datore di lavoro possa, in tal caso, esercitare, a norma dell'art. 2118 cod. civ., la facoltà di recesso riconosciutagli dal citato secondo comma dell'art. 2110, senza necessità di addurre una giusta causa ad un giustificato motivo diversi ed ulteriori. (V 1364/81, mass n 411988; (Conf 1277/80, mass n 404775, nella prima parte; (Conf 2491/79, mass n 398813, nella prima parte; (Conf 613/78, mass n 389918, nella prima parte; (Conf 1233/76, mass n 379929, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)