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Sez. 1, Sentenza n. 3492 del 13/06/1987 Ud. (dep. 16/03/1988) Rv. 177895 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ELEMENTO MATERIALE.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177895-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ELEMENTO MATERIALE.*

La partecipazione al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso è costituita dal contributo che l'agente dà, con il proprio operato e il proprio apporto - qualunque ne sia il contenuto e la natura e indipendentemente dal ruolo e dai compiti che egli svolge o si è impegnato a svolgere - alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione, così come descritti, in modo alternativo, dalla disposizione incriminatrice. Ne consegue che il requisito del ricorso alla forza di intimidazione, dalla quale deriva la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, non costituisce una modalità della condotta tipica di partecipazione, ma un elemento strumentale rispetto all'attuazione dei fini alternativamente indicati dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che ciascuno degli associati Usi in modo esplicito e in concreto mezzi violenti o di intimidazione perché si realizzi la condotta di partecipazione. (V mass n 176677; (V mass n 168312).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)