Sez. 1, Sentenza n. 316 del 31/01/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168312 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONCORSO - IPOTIZZABILITÀ.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - CONCORSO - IPOTIZZABILITÀ.*
La condotta e l'evento, nel senso naturalistico, dei due delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis cod. pen. sono essenzialmente diversi, dato che l'associazione per delinquere presuppone lo accordo per commettere una serie indeterminata di reati, mentre l'associazione mafiosa (cui sono equiparate la camorra e le altre associazioni che perseguono analoghe finalità) ha come elemento specializzante la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva e, come elemento tipico, quello di perseguire anche la gestione o il controllo di attività economiche, di concessione, autorizzazione, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti. Da ciò discende che il titolo di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., realizza una ipotesi di delitto a condotta multipla per cui, quando risulta finalizzato alla commissione di delitti, si atteggia a norma speciale con le conseguenze di cui all'art. 15 cod. pen., mentre nelle ipotesi in cui le finalità perseguite sono diverse, esso costituisce un titolo autonomo di reato il cui evento va individuato nella situazione di pericolo, per la libera espressione delle attività socio-economiche, insita nel particolare vincolo associativo con quelle specifiche caratterizzazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 416, Cod. Proc. Pen. art. 416 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)