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Sez. 1, Sentenza n. 1799 del 09/06/1972 (Rv. 358778 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - PROPOSIZIONE ALTERNATIVA CON L'AZIONE DI ADEMPIMENTO O L'ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358778-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - PROPOSIZIONE ALTERNATIVA CON L'AZIONE DI ADEMPIMENTO O L'ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*

In caso di vizi o di Mancanza di qualita della cosa venduta, l'acquirente non puo valersi dell'Azione di esatto adempimento e dell'eccezione di inesatto adempimento alternativamente con l'Azione di risoluzione o quanti minoris, anche in caso di colpa del venditore e pur entro i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art 1495 cod civ. (V 1633'67, mass n 328439; 968'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)