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Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/06/2010 (Rv. 613684 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Inammissibilità conseguente a mutato orientamento di legittimità - "Revirement" successivo alla proposizione del ricorso - Errore scusabile - Configurabilità - Rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Necessità - Istanza di parte - Mancanza - Irrilevanza - Fondamento - Giusto processo - Principi regolatori.
Stato
decisa il 2010-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613684-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)