diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 17684 del 16/10/2012 (Rv. 623929 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Revoca ad opera del giudice penale della liquidazione del compenso in favore del difensore d'ufficio di imputato irreperibile - Opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esperibilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso immediato per cassazione - Rimessione in termini dell'interessato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623929-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Il provvedimento del giudice penale di revoca del decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore d'ufficio di imputato irreperibile è suscettibile di opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente inammissibilità di ricorso immediato per cassazione, rimanendo perciò preclusa anche la possibilità di disporre la rimessione in termini dell'interessato, ai fini della proposizione di un'impugnazione nelle forme del rito civile, ove il ricorso sia stato proposto prima della sentenza 3 settembre 2009, n. 19161, delle Sezioni Unite della S.C., la quale ha innovato il precedente orientamento, affermando la competenza del giudice civile anche per le opposizioni nei confronti di decreti di liquidazione pronunciati in giudizi penali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)