Sez. 1, Sentenza n. 2946 del 07/02/2008 (Rv. 601846 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Disciplina di cui all'art. 184-bis cod. proc. civ. - Decadenze relative alla fase di proposizione dell'appello - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
La disciplina della rimessione in termini - in particolare quella di cui all'art. 184-bis cod. proc. civ. - concerne solo la fase istruttoria ed è perciò applicabile a tutte le decadenze verificatesi entro la prima udienza di trattazione e, comunque, all'interno del giudizio di primo grado, mentre non riguarda la fase di proposizione delle impugnazioni.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - dichiarando l'improcedibilità dell'appello per tardivo deposito dell'originale dell'atto di citazione - aveva negato che l'appellante potesse essere rimesso in termini deducendo che il ritardo nel deposito era dovuto allo smarrimento dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)