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Sez. L, Sentenza n. 1060 del 14/02/1990 (Rv. 465316 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI - DISCIPLINA EX ART. 4 D.L. LGT. N. 212 DEL 1946 - CARATTERE DEROGATORIO - INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE BRACCIANTI AGRICOLE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465316-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI - DISCIPLINA EX ART. 4 D.L. LGT. N. 212 DEL 1946 - CARATTERE DEROGATORIO - INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE BRACCIANTI AGRICOLE - CONDIZIONI.*

Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni risulta parzialmente derogato, in materia di Assicurazione malattia per i lavoratori agricoli, dall'art. 4 del d.l.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, che, agli effetti dell'istaurazione del rapporto assicurativo, attribuisce valore costitutivo all'iscrizione dei medesimi negli elenchi (o alla relativa certificazione provvisoria), a sua volta condizionata dall'avvenuto compimento, per i braccianti, di oltre cinquantuno giornate lavorative nell'anno. Pertanto, detta iscrizione costituisce presupposto indispensabile anche al fine del godimento, da parte delle braccianti agricole, delle indennità previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), il cui ultimo comma - nel disporre che tali indennità non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa - si riferisce a requisiti attinenti ad un rapporto assicurativo già in atto e non già ai presupposti indispensabili per la Costituzione del rapporto stesso. (V 910/87, mass n 450567; (V 6538/85, mass n 443454; (V 3880/84, mass n 435821; (Conf 2861/87, mass n 451983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)