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Sez. L, Sentenza n. 910 del 30/01/1987 (Rv. 450567 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - BRACCIANTI AGRICOLE - CONDIZIONI - NUMERO MINIMO DI GIORNATE LAVORATIVE ANNUE.*
Stato
decisa il 1987-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450567-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - BRACCIANTI AGRICOLE - CONDIZIONI - NUMERO MINIMO DI GIORNATE LAVORATIVE ANNUE.*

Il numero minimo (cinquantadue) di giornate lavorative annue, che è indispensabile per la Costituzione del rapporto assicurativo di malattia dei lavoratori agricoli, è necessario anche ai fini del godimento da parte delle braccianti agricole delle indennità giornaliere per astensione obbligatoria e assenza facoltativa, giacché l'ultimo comma dell'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, disponendo che tali indennità (previste dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo) non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa, presuppone già avvenuta la formazione del rapporto assicurativo ed intende solo ribadire il principio dell'automatismo della prestazione, nel senso che, costituito il rapporto e sorto a carico dell'istituto assicuratore l'Obbligo della prestazione, questa va corrisposta indipendentemente dall'effettivo pagamento dei contributi e dell'anzianità assicurativa. (V 1408/85, mass n 439455; (V 5738/84, mass n 437413; (V 3880/84, mass n 435821; (V 7285/83, mass n 431882; (V 4483/83, mass n 429371).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)