Sez. L, Sentenza n. 3880 del 02/07/1984 (Rv. 435821 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICI AGRICOLE - INDENNITÀ DI MATERNITÀ EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICI AGRICOLE - INDENNITÀ DI MATERNITÀ EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
L'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 - nello stabilire che le indennità in base ad esso spettanti alle lavoratrici madri "sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa" - non dà diritto alla indennità di maternità a quelle lavoratrici agricole che, non potendo vantare il compimento di almeno cinquantuno giornate lavorative nell'anno, non hanno titolo all'instaurazione del rapporto assicurativo con l'ente che dovrebbe erogare le relative prestazioni. (Conf 7285/83, mass n 431882; (Conf 5949/83, mass n 430780; (Conf 5183/83, mass n 430044; (Conf 4483/83, mass n 429371; (Conf 4482/83, mass n 429369; (Conf 5093/81, mass n 415876).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)