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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8969 del 05/05/2015 (Rv. 635406 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Negazione della legittimazione attiva del ricorrente - Natura di eccezione in senso lato - Sussistenza - Operatività del principio di non contestazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635406-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, la negazione della legittimazione attiva del ricorrente, di cui il Ministero convenuto escluda l'assunzione della qualità di parte nel giudizio presupposto, non integra un fatto per il quale opera il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., ma un'eccezione processuale in senso ampio attinente al contraddittorio, la cui fondatezza va valutata anche d'ufficio dal giudice attraverso lo specifico esame degli atti di quel giudizio acquisiti al procedimento camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)