diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1517 del 01/03/1983 (Rv. 426347 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426347-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'Onere di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte (o assorbite) posto dall'art. 346 cod. proc. civ. si riferisce alle domande ed alle eccezioni vere e proprie, non già alle argomentazioni ed alle prospettazioni giuridiche (ovvero alle questioni o ragioni di fatto o di diritto addotte a sostegno delle domande ed eccezioni), le quali debbono intendersi implicitamente richiamate con la proposizione dell'impugnazione o con l'istanza di rigetto di questa, anche se si fondano sulla deduzione di particolari fatti o Atti o sulla loro interpretazione. (Conf 5386/80, mass n 409268; (Conf 4851/80, mass n 408677).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)