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Sez. L, Sentenza n. 2274 del 03/04/1985 (Rv. 440167 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - ESTENSIONE ALLE RAGIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLA DOMANDA RIPROPOSTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440167-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DISCIPLINA EX ART. 346 COD. PROC. CIV. - ESTENSIONE ALLE RAGIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLA DOMANDA RIPROPOSTA - ESCLUSIONE.*

L'art. 346 cod. proc. civ. impone alla parte di riproporre le domande e le eccezioni non accolte, ma non estende tale Onere alle ragioni addotte per sostenerle, non incontrando preclusioni, nel giudizio di appello, le argomentazioni e prospettazioni giuridiche, che debbono intendersi sempre implicitamente richiamate con la proposizione dell'impugnazione o con l'istanza di rigetto della stessa. (V 2732/84, mass n 434780; (V 1517/83, mass n 426347; (V 5386/80, mass n 409268; (V 5578/78, mass n 395358; (V 2500/77, mass n 386220).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)