Sez. L, Sentenza n. 6390 del 27/06/1998 (Rv. 516811 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Azione di fattori microbici o virali - Rilevanza - Condizione - Fattispecie relativa a infezione da virus dell'epatite contratta da primario ospedaliero di reparto trasfusionale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA
Causa violenta da infortunio ai sensi dell'art.2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è da considerarsi anche l'azione di fattori microbici o virali che penetrando nell'organismo umano ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico - fisiologico, sempreché tale azione pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo sia in rapporto (accertabile anche con ricorso a presunzioni semplici) con lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Fattispecie relativa ad epatite virale contratta a causa della sua attività da un primario ospedaliero di reparto trasfusionale).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)