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Sez. L, Sentenza n. 7306 del 01/06/2000 (Rv. 537136 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Configurabilità - Condizioni - Azione di fattori microbici o virali comportante alterazione dell'equilibrio anatomico e fisiologico - Inclusione - Specifica causa violenta alla base dell'infezione - Necessità - Esclusione - Prova - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537136-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (Fattispecie relativa a infermiere professionale che deduceva di avere contratto un'epatite pungendosi con l'ago di una siringa mentre effettuava un prelievo di sangue ad un ricoverato; la S.C., nell'annullare la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda per difetto di prova adeguata in ordine a uno specifico episodio di puntura con ago infetto, ha rilevato che non erano state effettuate le necessarie indagini scientifiche e statistiche basate sul tipo di epatite contratta dall'interessato, sul reparto e le mansioni cui lo stesso era addetto, ecc.)

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)