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Sez. 1, Sentenza n. 12105 del 27/09/2001 (Rv. 549441 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Infrazioni in tema di circolazione stradale - Contestazione non immediata - Verbale - Compilazione da parte di un agente diverso dall'autore del rilevamento dell'infrazione - Rilevanza - Esclusione - Omessa sottoscrizione da parte dell'agente accertatore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549441-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento della infrazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione, in quanto l'art. 385 del d.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui all'art. 201 cod. strada, prevede che il verbale sia redatto dall'"agente accertatore", espressione, questa, che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo, e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito. Nè assume alcun rilievo, ai predetti fini, la circostanza della omessa sottoscrizione del verbale da parte dell'accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)