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Sez. 3, Sentenza n. 11949 del 25/10/1999 (Rv. 530774 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Notificazione della contravvenzione - Contenuto - Estremi della rilevata violazione - Indicazione - Necessità - Verbale contenente la sottoscrizione dell'agente accertatore - Notificazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530774-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada, la notificazione degli estremi della contravvenzione al trasgressore costituisce una semplice operazione amministrativa (un'attività, cioè, meramente materiale, finalizzata al compimento di provvedimenti, e del tutto scevra dalla esigenza di osservare requisiti formali predeterminati) e non un'autonoma attività di vera e propria contestazione, da consacrare in un documento sottoscritto dal P.U. (tanto che al trasgressore, a norma dell'art. 201 cod. strada, vanno notificati gli estremi della violazione rilevata a suo carico, e non il verbale vero e proprio completo della -essenziale- sottoscrizione dell'organo che ne sia autore). Ne consegue che la presenza, in calce al documento contenente gli estremi della contravvenzione, di una semplice stampigliatura che ne indichi l'autore, in luogo della sottoscrizione autografa del P.U., non impedisce alla notificazione stessa di produrre i relativi effetti.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 80 art. 6 quater, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)