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Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 10/04/1980 (Rv. 405973 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA PENALE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI NULLA DOVERE A TALE TITOLO - IMPLICITA ISTANZA DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405973-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA PENALE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI NULLA DOVERE A TALE TITOLO - IMPLICITA ISTANZA DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*

L'eccezione del convenuto che, richiesto del pagamento della penale, sostiene di nulla dovere a tale titolo non puo ritenersi comprensiva dell'istanza di riduzione della penale medesima: le due deduzioni difensive, ancorche la seconda abbia una portata minore, hanno infatti, fondamenti diversi ed inconciliabili, in quanto la prima esclude necessariamente l'esistenza dello inadempimento, che e invece presupposta dalla seconda. (contra 1484/71, mass n 351806; (contra 2775/68, mass n 335404).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)