Sez. 3, Sentenza n. 4429 del 26/10/1989 (Rv. 463983 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA PENALE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI NULLA DOVERE A TALE TITOLO - IMPLICITA ISTANZA DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA PENALE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI NULLA DOVERE A TALE TITOLO - IMPLICITA ISTANZA DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*
L'eccezione del convenuto che, richiesto del pagamento della penale pattuita, sostiene di nulla dovere a tale titolo, non può ritenersi comprensiva dell'istanza di riduzione della penale medesima, perché le dette due deduzioni difensive hanno fondamenti diversi ed inconciliabili, in quanto la prima (eccezione di nulla dovere) esclude l'esistenza dell'inadempimento, che, invece, è presupposta dalla seconda (istanza di riduzione della penale). (Conf 2299/80, mass n 405973).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)