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Sez. 3, Sentenza n. 1484 del 18/05/1971 (Rv. 351806 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PENALE AD OPERA DEL GIUDICE - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - CONTESTAZIONE SULL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELLA PENALE - ISTANZA IMPLICITA.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351806-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - RIDUZIONE DELLA PENALE AD OPERA DEL GIUDICE - ISTANZA DI PARTE - NECESSITA - CONTESTAZIONE SULL'OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DELLA PENALE - ISTANZA IMPLICITA.*

La penale pattuita dalle parti non puo essere equamente ridotta dal giudice senza richiesta della parte interessata, la quale tuttavia puo anche considerarsi implicitamente contenuta nella contestazione della parte di non dovere addirittura nulla a tale titolo. (Conf 2775'68, mass n 335404).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)