diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3106 del 07/10/1999 Cc. (dep. 16/11/1999) Rv. 216400 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE | Notaio che si appropria del denaro derivante dall'incasso di effetti bancari a seguito della levata del protesto - Qualità di pubblico ufficiale - Sussistenza - Configurabilità del reato - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216400-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE

Commette il reato di peculato il notaio che, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall'incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale. Il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dall'art. 9, comma quarto, della legge 12 giugno 1973, n. 349, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l'obbligo di versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 12/06/1973 num. 349 art. 9 com. 4, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)