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Sez. 3, Sentenza n. 1500 del 11/02/1987 (Rv. 450949 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - DANNI DERIVANTI DA CATTIVO FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO COMUNE O DA DIFETTOSITÀ DI PARTI COMUNI - AZIONE DEL CONDOMINO EX ART. 2051 COD. CIV. NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450949-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - DANNI DERIVANTI DA CATTIVO FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO COMUNE O DA DIFETTOSITÀ DI PARTI COMUNI - AZIONE DEL CONDOMINO EX ART. 2051 COD. CIV. NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO - AMMISSIBILITÀ.*

Il singolo condomino può agire a norma dell'art. 2051 cod. civ. nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni sofferti per il cattivo funzionamento di un impianto comune o per la difettosità di parti comuni dell'edificio - dalle quali provengono infiltrazioni d'acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà esclusiva - ponendosi quale terzo nei confronti del condominio stesso, tenuto alla custodia ed alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni dell'edificio. (V 3629/84, mass n 435619; (V 1897/83, mass n 426746; (V 2998/81, mass n 413545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)