Sez. 3, Sentenza n. 2998 del 07/05/1981 (Rv. 413545 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DA PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROMOSSA DAL CONDUTTORE DI LOCALI SITI NELL'EDIFICIO CONDOMINIALE E FONDATA SULLA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DA PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROMOSSA DAL CONDUTTORE DI LOCALI SITI NELL'EDIFICIO CONDOMINIALE E FONDATA SULLA RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE - LIMITI.*
L'amministratore del condominio e passivamente legittimato rispetto all'Azione per responsabilita extra contrattuale, promossa dal conduttore di locali inseriti nell'edificio condominiale, per danni sofferti a causa di infiltrazioni di acqua piovana da parti comuni dell'edificio stesso(esempio il tetto, i lastrici solari, le fognature) salva, nel merito, l'efficacia liberatoria della prova, a carico del condominio, che l'effettiva disponibilita e, quindi, l'Obbligo di manutenzione di quelle parti comuni competevano ad un singolo condomino o ad altro soggetto, in forza di diverso rapporto. (V 5698/79, mass n 402296; (Conf 3570/76, mass n 382325).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)