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Sez. 1, Sentenza n. 6825 del 16/12/1996 Cc. (dep. 25/03/1997) Rv. 207019 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Soggetti indicati nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge n. 1423/56 - Applicabilità anche nei loro confronti delle disposizioni di cui alla legge antimafia n. 575/65 - Estensione anche alle disposizioni modificative e integrative di detta legge - Fattispecie in tema di cauzione.
Stato
decisa il 1996-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207019-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

L'art. 19, comma primo, della legge 22 maggio 1975 n. 152, il quale stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in materia di misure di prevenzione, deve intendersi riferito a tutte. Le disposizioni della citata legge n. 575/65, ivi comprese quelle eventualmente modificative o integrative e, quindi, anche all'art. 3 bis, introdotto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982 n. 646, che prevede l'obbligo, da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, di versamento di una cauzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)