Sez. 1, Sentenza n. 5063 del 21/09/1999 Cc. (dep. 28/10/1999) Rv. 214421 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Soggetti indicati nell'art. 1, n. 1 e 2 della legge n. 1423 del 1956 - Applicabilità anche nei loro confronti della legge n. 575 del 1965 - Sussistenza - Conseguenze in tema di cauzione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
L'art. 19, comma primo, della legge 22 maggio 1975 n. 152, nell'estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965 alle persone indicate nell'art. 1 numeri 1 e 2 della legge n. 1423 del 1956, legittima l'imposizione dell'obbligo della cauzione previsto dall'art. 3-bis della citata legge n. 575 del 1965 nell'ipotesi di applicazione di misura di prevenzione personale anche ai proposti che siano dichiarati socialmente pericolosi a norma dell'art. 1, n. 1 e 2, della legge 1423 del 1956, e non della legislazione antimafia.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 15 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)