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Sez. 1, Sentenza n. 15038 del 02/02/2006 Cc. (dep. 02/05/2006) Rv. 234016 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure patrimoniali previste dalla legislazione antimafia - Estensione alle persone socialmente pericolose - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234016-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca, previste nei confronti delle persone indiziate di appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956, poichè il rinvio di cui all'art. 19, comma primo, legge n. 152 del 1975 non ha carattere materiale o recettizio, ma formale, nel senso che, in difetto di un'espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie, e non limitato alle sole misure di carattere personale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)