Sez. L, Sentenza n. 4179 del 27/06/1981 (Rv. 414844 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA DEL TERMINE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ESIGENZE CONTINGENTI ED IMPREVEDIBILI - IMPREVEDIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE (SOSTITUZIONE DI UNA LAVORATRICE PER GRAVIDANZA - PROLUNGAMENTO DELL'ASSENZA PER LA RICHIESTA DELLE FERIE GIA MATURATE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PROROGA DEL TERMINE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ESIGENZE CONTINGENTI ED IMPREVEDIBILI - IMPREVEDIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE (SOSTITUZIONE DI UNA LAVORATRICE PER GRAVIDANZA - PROLUNGAMENTO DELL'ASSENZA PER LA RICHIESTA DELLE FERIE GIA MATURATE).*
In relazione al primo comma dell'art 2 della legge 18 aprile 1962 n 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), che, con disposizione da interpretare rigoristicamente, autorizza, in presenza di 'esigenze contingenti ed imprevedibilì, l'eccezionale prorogabilita, con il consenso del lavoratore, del termine del contratto di lavoro a tempo determinato, il carattere della imprevedibilita o meno di una determinata situazione va accertato con riferimento al criterio della diligenza media e cioe alla diligenza che il datore di lavoro puo normalmente osservare nel compimento degli affari inerenti alla sua attivita. Ne consegue che deve ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilita, rappresentarsi l'ulteriore sviluppo secondo l'id quod plerumque accidit. (nella specie e stato escluso che il termine del contratto di lavoro possa essere prorogato per esigenze connesse all'ulteriore protrazione dell'assenza della lavoratrice sostituita, che, assentatasi per malattia e per gravidanza, decida, allo scadere di tale periodo, di fruire delle ferie gia maturate, attese l'irrinunciabilita di queste e la predeterminazione della durata dell'astensione facoltativa post partum (art 7, primo comma, legge 30 dicembre 1971 n 1204).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)