Sez. L, Sentenza n. 4680 del 02/04/2002 (Rv. 553440 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Proroga - Prevedibilità delle esigenze ulteriori - Portata - Interpretazione secondo ragionevolezza - Necessità - Fattispecie relativa alla proroga di un contratto di scrittura teatrale giustificata dalla imprevedibilità del successo della rappresentazione teatrale al momento della stipulazione del contratto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il concetto di prevedibilità delle esigenze ulteriori, che preclude la possibilità di prorogare il contratto oltre la scadenza pattuita, deve essere contenuto in termini di ragionevolezza, giacché una interpretazione di quel concetto astratta e formalistica arrecherebbe un grave pregiudizio sia degli interessi imprenditoriali, sia di quelli oggettivi della produzione, sia dello stesso singolo lavoratore che, se assunto a tempo indeterminato, si troverebbe comunque esposto a una non remota eventualità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. (Nella specie, la sentenza di merito, con motivazione ritenuta congrua dalla S.C., aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la proroga del secondo contratto di scrittura teatrale a termine giustificata dalla imprevedibilità del successo della rappresentazione teatrale al momento della stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato per quello spettacolo).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)