Sez. L, Sentenza n. 1495 del 06/03/1986 (Rv. 444871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DONNE - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI UNA LAVORATRICE IN ASPETTATIVA PER MALATTIA DEL NEONATO - INTERESSE DEL LAVORATORE A VERIFICARE L'ESISTENZA DEI CERTIFICATI MEDICI ED IL LORO CONTENUTO - SUSSISTENZA - FUNZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DONNE - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI UNA LAVORATRICE IN ASPETTATIVA PER MALATTIA DEL NEONATO - INTERESSE DEL LAVORATORE A VERIFICARE L'ESISTENZA DEI CERTIFICATI MEDICI ED IL LORO CONTENUTO - SUSSISTENZA - FUNZIONE.*
In ipotesi di apposizione del termine al contratto di lavoro giustificata dall'esigenza di sostituire una lavoratrice madre assente in virtù dell'aspettativa prevista dall'art. 7 della legge n. 1204 del 1971 per l'ipotesi di malattia del neonato comprovata da certificati medici, il lavoratore assunto ha un interesse tutelato a verificare l'effettiva esistenza di tali certificati medici e a controllarne il loro contenuto estrinseco al fine di riscontrare la sussistenza dell'indefettibile supporto documentale della malattia del neonato che facoltizza la lavoratrice sostituita ad assentarsi, riflettendosi la legittimità dell'assenza di questa ultima sulla stessa legittimità del termine apposto al contratto di lavoro. (V 3087/84, mass n 435128; (V 4179/81, mass n 414844).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)