diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 12512 del 06/02/2001 Cc. (dep. 28/03/2001) Rv. 218485 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Instaurazione - Rinunzia successiva da parte del richiedente - Conseguente dichiarazione di inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218485-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

in tema di esecuzione, una volta instauratosi il procedimento, esso, non avendo natura di giudizio di impugnazione, non può essere dichiarato inammissibile soltanto perché il richiedente vi abbia rinunziato, ma deve trovare la sua naturale conclusione in una decisione emessa all'esito dell'esame di tutte le questioni prospettate, svoltosi nel contraddittorio delle parti interessate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)