Sez. 1, Sentenza n. 10416 del 19/02/2009 Cc. (dep. 09/03/2009) Rv. 242898 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinuncia - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di esecuzione non può trovare ingresso la facoltà di rinuncia riconosciuta alle parti dall'art. 589 cod. proc. pen. in tema di impugnazioni, perché l'atto introduttivo di esso non ha natura di impugnazione. Ne consegue che è illegittima la decisione di inammissibilità dell'incidente sollevato dal condannato assunta dal giudice dell'esecuzione a seguito di rinuncia ad esso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)