Sez. 1, Sentenza n. 37046 del 23/03/2018 Cc. (dep. 31/07/2018) Rv. 273666 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinuncia - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La facoltà di rinuncia all'impugnazione, riconosciuta alle parti dall'art. 589 cod. proc. pen., non può trovare ingresso nel procedimento di esecuzione, perché l'atto introduttivo di esso non ha natura di impugnazione. Ne consegue che è legittima la decisione del giudice di esecuzione sull'incidente sollevato dal condannato pur a seguito di rinuncia ad esso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)