Sez. 1, Ordinanza n. 14251 del 14/06/2010 (Rv. 613740 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale - Ambito della competenza - Controversie in materia di concorrenza sleale - Inclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti titolati, dovendo siffatta esclusione ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale, e restando così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, da valutarsi, quindi, sia pure "incidenter tantum", nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza, tale da giustificare la competenza generalizzata delle sezioni specializzate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice specializzato che aveva dichiarato la propria competenza a conoscere della controversia promossa da una società, la quale, dopo aver per anni curato e distribuito un prodotto con il marchio di altra impresa, lamentava - senza porre in discussione l'esistenza e l'estensione della tutela di detto marchio - che, da parte di quest'ultima impresa, fosse stato aperto, nel medesimo contesto territoriale, uno spaccio per la diretta commercializzazione del prodotto anzidetto, denunciando un siffatto comportamento come di concorrenza sleale individuale sotto vari profili).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)