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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24656 del 22/11/2011 (Rv. 620421 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sezione specializzata e sezione ordinaria del medesimo tribunale - Ripartizione delle funzioni - Questione di competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620421-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate (come quella in materia di proprietà intellettuale) e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata presso lo stesso ufficio, ovvero abbia dichiarato la propria competenza negando quella della predetta sezione specializzata, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la suddetta pronuncia, trattandosi di questione concernente la ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)