Sez. L, Sentenza n. 23638 del 22/11/2010 (Rv. 615587 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Qualificazione giuridica del rapporto di lavoro - Competenza del legislatore - Limiti in ordine ai rapporti aventi natura di subordinazione - Carattere vincolante per il giudice - Esclusione - Condizioni - Fattispecie relativa a prestazioni giornalistiche in RAI.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
In tema di accertamento della eventuale sussistenza di rapporto di lavoro subordinato e con riferimento a prestazioni giornalistiche in RAI, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 121 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato. (Sulla base del suindicato principio di diritto la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, l'accertamento della eventuale natura normativa regolamentare del "Quadro di indirizzi e condizioni per il riconoscimento delle scuole di giornalismo" invocata dalla RAI in base al potere di autonormazione in materia di praticantato riconosciuto al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ai sensi dell'art. 20 bis d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dal d.P.R. 24 febbraio 1975, n. 112).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, DPR 04/02/1965 num. 115, DPR 24/02/1975 num. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)