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Sez. L, Sentenza n. 3037 del 08/02/2011 (Rv. 615910 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Qualifica di redattore - In riferimento a posizioni di lavoro non espressamente previste dalla contrattazione collettiva - Configurabilità - Elementi differenziali rispetto alle qualifiche di collaboratore fisso e di corrispondente - Individuazione - Svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica - Irrilevanza - Quotidianità della prestazione - Necessità.
Stato
decisa il 2011-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615910-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

In tema di lavoro giornalistico, ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, mentre non è di per sé sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e l'esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)